CODICE DEONTOLOGICO DEI CONSULENTI DEL LAVORO APPROVATO
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 30/31 MARZO 2000
Principi generali
1 - La deontologia dei consulenti
del lavoro è l'insieme dei principi e delle regole etiche
e comportamentali che ogni professionista, in quanto iscritto nell’Albo
professionale dei consulenti del lavoro, deve osservare nell’esercizio
della professione, in forma sia autonoma che dipendente, per dare
la migliore risposta alle aspettative della società verso
la professione medesima e a garanzia della fede pubblica.
Le presenti norme di deontologia professionale si applicano a tutti
i consulenti del lavoro nella loro attività, nei loro reciproci
rapporti e nei confronti dei terzi.
Nell'esercizio di attività professionale all'estero, consentita
dalle disposizioni in vigore, il consulente del lavoro italiano
è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato
in cui opera.
Il cittadino comunitario o straniero, nell'esercizio dell'attività
professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche contenute nel presente
testo.
Le stesse norme si applicano, in quanto compatibili, ai praticanti.
2 - Le norme incluse nel presente
Codice hanno carattere vincolante. Ogni azione e omissione in contrasto
con esse o comunque lesiva del decoro, del prestigio o del corretto
esercizio della professione di consulente del lavoro, costituisce
abuso o mancanza ed è punibile ai sensi di quanto previsto
dal titolo IV della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3 - In caso di volontaria o consapevole
violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice
deontologico gli organi disciplinari applicano, nel rispetto delle
norme procedurali contenute nell’apposito Regolamento, sanzioni
adeguate alla mancanza, tenendo conto delle circostanze soggettive
e oggettive e della reiterazione dei comportamenti anche omissivi.
La responsabilità disciplinare è personale. Nel caso
di esercizio della professione in forma associata o societaria,
è disciplinarmente responsabile soltanto il consulente del
lavoro cui si riferiscono i fatti specifici commessi.
Valori professionali
4 - Compito del consulente del lavoro
è svolgere con probità e diligenza l'assistenza e
le prestazioni previste dalla legge in materia di lavoro, previdenza,
assistenza sociale, tributaria e quant’altro previsto dalla
legge istitutiva nonché le altre attività previste
o consentite dalla legge e le relative attività di consulenza.
5 - Costituisce obiettivo primario
della professione di consulente del lavoro, al fine di assicurare
alla collettività la migliore disciplina delle relazioni
di lavoro e delle attività connesse o comunque consentite
al consulente del lavoro, il costante rapporto, attraverso gli Enti
esponenziali di Categoria, con gli organi legislativi ed esecutivi
onde rappresentare le necessità del mondo del lavoro e delle
assicurazioni sociali.
Norme generali
6 - Nell'esercizio dell'attività
professionale il consulente del lavoro ha il dovere di conservare
la propria indipendenza, nonché di operare in modo che l’attività
professionale svolta, in forma autonoma o dipendente, sia singolarmente
sia nelle forme associative o societarie consentite dalla legge,
sia libera da condizionamenti o da interferenze di soggetti pubblici
o privati.
7 - Al consulente del lavoro si richiedono
probità, decoro e una regola di vita, anche al di fuori dell’attività
professionale, tale da non arrecare discredito al prestigio della
categoria professionale.
Il consulente del lavoro cui sia imputabile un comportamento non
colposo che abbia violato la legge penale è sottoposto a
procedimento disciplinare, salva e ferma restando l’autonoma
valutazione sul fatto commesso.
8 - Il consulente del lavoro deve
svolgere i propri incarichi professionali con lealtà, correttezza
e fedeltà.
Costituisce grave infrazione disciplinare compiere consapevolmente
atti contrari al legittimo interesse del cliente.
9 - Il consulente del lavoro deve
adempiere i propri doveri professionali con la diligenza richiesta
dalla natura dell’attività prestata.
10 - E' dovere e, sotto altro aspetto,
diritto del consulente del lavoro mantenere il segreto sull'attività
prestata e su tutte le informazioni ricevute o di cui sia venuto
a conoscenza in dipendenza dell’incarico professionale anche
dopo la sua cessazione.
Il consulente del lavoro è tenuto, altresì, a controllare
che il dovere di riservatezza sia rispettato dai propri dipendenti
e collaboratori.
11 – E’ dovere morale
del consulente del lavoro curare la propria preparazione professionale
ed aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline
che formano la base cognitiva della professione con particolare
riferimento ai settori nei quali svolge l’attività.
A tal fine collabora e partecipa ai corsi di qualificazione e aggiornamento
promossi dall'Ordine o dalle Associazioni professionali per assicurare
un esercizio tecnicamente adeguato della professione nell'ambito
nazionale, nei Paesi dell’Unione Europea ed in quelli extracomunitari.
12 - Il consulente del lavoro non
deve accettare o proseguire in incarichi quando sia consapevole
di non potervi adempiere adeguatamente.
13 - Al consulente del lavoro è
consentita l’attuazione di qualsiasi forma di pubblicità
esclusivamente rivolta alla corretta informazione al pubblico del
titolo professionale e dell’eventuale specializzazione, nonché
dell’ubicazione dello studio.
L'informazione può essere data attraverso i diversi mezzi
di comunicazione comprese le reti telematiche anche a diffusione
internazionale.
E’ comunque vietato accettare o favorire forme di pubblicità
da parte di associazioni, enti, organizzazioni, aziende, sindacati
o altri soggetti.
Il Consiglio Nazionale può, con propria deliberazione, dettare
ulteriori disposizioni in materia, anche in relazione alla evoluzione
dei mezzi di comunicazione.
14 – L’esercizio dell'attività
professionale deve avvenire con l’espressa indicazione del
titolo professionale di consulente del lavoro.
Costituiscono illecito disciplinare l'uso di un titolo di studio
o professionale non posseduto e lo svolgimento dell’attività
durante il periodo di sospensione.
15 - Il consulente del lavoro deve
collaborare fattivamente con il Consiglio Provinciale dell’Ordine
provvedendo a segnalare allo stesso ogni caso di abusivismo di cui
venga a conoscenza.
16 - Il consulente del lavoro che
ricopre, o ha ricoperto, funzioni pubbliche, sindacali o istituzionali
di categoria, non deve avvalersi di tali posizioni per procurarsi
clientela a danno dei colleghi od altri indebiti vantaggi, né
proporsi in veste professionalmente diversa da quella dei colleghi.
17 - Il consulente del lavoro è
tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi
dovuti agli Organi professionali e all'Ente previdenziale.
Rapporto
con la clientela
18 - Il consulente del lavoro deve
adoprarsi affinché l’incarico gli sia conferito per
iscritto.
19 - Il rapporto con il cliente
ha natura fiduciaria.
Il consulente del lavoro deve astenersi dall’accettare incarichi
che possano determinare conflitto di interessi con altro assistito.
Il consulente del lavoro deve illustrare al cliente i problemi tecnici
essenziali consigliandolo sulle decisioni da prendere. E’
tenuto, altresì, ad informarlo sullo svolgimento dell’incarico
quando sia opportuno o quando il cliente lo richieda. Costituisce
violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti all’incarico quando derivi da
errore non scusabile o da rilevante trascuratezza degli interessi
della parte assistita nonché la mancata stipula di una adeguata
polizza di responsabilità professionale nell’ipotesi
che il consulente del lavoro sia convenuto dal cliente per danni.
20 - Il consulente del lavoro deve
gestire con diligenza il denaro ricevuto dal proprio cliente o per
conto del medesimo e ha l'obbligo di sollecita rendicontazione a
prescindere da apposita richiesta in tal senso.
21 - Il consulente del lavoro non
deve proseguire l'incarico qualora i comportamenti e le richieste
del cliente, o altri gravi motivi, ne compromettano il corretto
e dignitoso svolgimento.
Quando il consulente del lavoro rinuncia all’incarico dovrà
dare adeguato preavviso, tranne l’ipotesi di giusta causa,
informando il cliente degli atti che devono essere adottati in via
d’urgenza.
All’atto della cessazione del rapporto professionale il consulente
del lavoro deve restituire senza ritardo la documentazione ricevuta
dal cliente o comunque formata o acquisita nello svolgimento dell’incarico.
E’ fatto divieto, in ogni caso, di ritenzione di cose e documenti
se non per il tempo strettamente necessario alla tutela dei propri
diritti.
22 - Al momento del conferimento
dell’incarico, o comunque appena possibile, il consulente
del lavoro informa il cliente del compenso richiesto. E’ possibile
pattuire, purché per iscritto, compensi forfettari per prestazioni
reiterate o continuative. In ogni caso il compenso, in relazione
alle misure minime e massime previste dalla tariffa professionale,
non può essere manifestamente sproporzionato in relazione
all’attività prestata, al risultato conseguito tale
da ledere il prestigio, il decoro e la dignità della professione
e l’interesse del cliente ad una prestazione professionalmente
adeguata ed equamente retribuita.
Prima di agire per vie giudiziarie nei confronti del cliente per
ottenere il pagamento del compenso professionale il consulente del
lavoro deve rinunciare all’incarico.
Nel caso in cui il consulente del lavoro assista una parte in sede
di contenzioso, il compenso può essere richiesto alla controparte
solo se frutto di preventivo accordo tra le parti medesime e nei
casi previsti dalla legge.
Rapporti con
gli Organismi di Categoria e con i Colleghi
23 - Il comportamento del consulente
del lavoro nei confronti dei colleghi s'ispira al principio della
solidarietà, in vista dell'obiettivo di migliorare, mediante
una attiva interazione tra di essi, il livello della professione
ed esaltare l’utilità sociale e la rilevanza costituzionale
delle attività specifiche della categoria.
24 - Il consulente del lavoro collabora
attivamente con gli Organismi istituzionali di categoria per il
perseguimento dei fini istituzionali, ne segue le direttive, fornisce
le informazioni e le notizie in ordine a fatti che ne possano richiedere
l’intervento e partecipa attivamente agli incontri degli iscritti
all'Ordine.
25 - Il consulente del lavoro intrattiene
con i colleghi rapporti professionali, diretti o indiretti, in posizione
di pari dignità, nel rispetto dei principi di lealtà,
correttezza e collaborazione ed evita, altresì, di arrecare
danno al singolo collega e discredito alla categoria. Deve inoltre
favorire lo scambio di esperienze e notizie volte ad un qualificato
approfondimento delle problematiche professionali e contribuire,
attraverso un rapporto attivo con i colleghi, all'elevazione dell'immagine
della professione.
26 – Nel caso di assistenza
in contenzioso il consulente del lavoro è tenuto a rispondere
con sollecitudine alle richieste di informativa del collega che
assiste la controparte.
Egli non può mettersi in contatto diretto con la controparte
che sia assistita da altro consulente.
Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti
o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la
corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte;
in tal caso copia deve essere inviata per conoscenza al collega
di controparte.
Costituisce illecito disciplinare il comportamento del consulente
del lavoro che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa
è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e
ottenerne il consenso.
Il consulente del lavoro non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il
quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
27 - Il consulente del lavoro deve
astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività
professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta
e su suoi presunti errori o incapacità.
Il consulente del lavoro prima di accettare incarichi professionali
da clienti già assistiti da un collega, dovrà informarlo
della richiesta ricevuta.
L’acquisizione di clientela tramite metodi sleali, millanterie
o riduzione dei compensi in difformità a quanto previsto
dal precedente art.22 costituisce illecito disciplinare.
I consulenti del lavoro che curino adempimenti, anche se in materie
diverse, per uno stesso cliente, dovranno collaborare in modo tale
da non indurre a confronti sul piano della qualità e della
tempestività delle prestazioni al fine di sostituirsi al
collega.
28 - I consulenti del lavoro devono
evitare comportamenti che possano sfociare in controversie con colleghi.
Nell'eventualità della insorgenza di queste, ne cerca la
possibile composizione amichevole anche ricorrendo agli organi istituzionali.
29 - In caso di decesso o di sospensione
disciplinare di un collega, il consulente del lavoro chiamato temporaneamente
a proseguirne le funzioni, comunicata la propria accettazione al
Consiglio Provinciale, offre per tutto il tempo necessario la massima
disponibilità e collaborazione alla definizione delle pratiche
dello studio. Analoga disponibilità deve essere manifestata
nei confronti del collega in contingente grave e accertata difficoltà
a svolgere la propria attività professionale.
30 - Il consulente del lavoro svolge
con imparzialità eventuali incarichi arbitrali. Non può
assumere le funzioni di presidente del collegio arbitrale quando
abbia con una delle parti altro rapporto professionale. Se nominato
presidente deve informare le parti di eventuali rapporti professionali
con altri componenti del collegio arbitrale e deve rinunciare all’incarico
quando tale circostanza ne possa compromettere anche sul piano dell’immagine
l’imparzialità.
31 - Il consulente del lavoro favorisce
l'inserimento, negli studi professionali, dei praticanti che lo
richiedano.
Il consulente del lavoro deve fornire ai praticanti di studio un
insegnamento adeguato, curandone direttamente la preparazione e
favorendone l'inserimento in un futuro ruolo professionale.
Rapporti con
Istituti, Enti ed Organizzazioni
32 - Nei rapporti con i rappresentanti
della pubblica amministrazione, degli enti e di tutti gli organismi
o organi con cui viene a contatto per motivi professionali, il consulente
del lavoro deve comportarsi con dignità e chiarezza, nel
rispetto delle reciproche funzioni ed attribuzioni.
Egli non deve in nessun caso assumere o subire atteggiamenti che
siano lesivi del proprio decoro.
Verificandosi tali situazioni è tenuto a riferire al Consiglio
Provinciale per le conseguenziali iniziative.
33 - Il consulente del lavoro, che
si trovi in rapporto di parentela, di amicizia o di familiarità
con le persone di cui al precedente art.32 in nessun caso può
avvalersi di tale situazione al fine di trarre vantaggi. La violazione
costituisce grave compromissione della dignità professionale.
34 - Il consulente del lavoro che
partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad
elezioni ad Organi rappresentativi della categoria deve comportarsi
con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative
non consone alla dignità delle funzioni e dei rispettivi
ruoli.
Il consulente del lavoro chiamato a far parte di tali organi rappresentativi
deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse
della collettività professionale.
35 - Il consulente del lavoro nei
confronti dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dei
datori di lavoro è tenuto, compatibilmente con il proprio
mandato professionale, ad un rapporto ispirato alla corretta applicazione
delle norme contrattuali e legislative ed alla risoluzione, anche
in sede conciliativa, delle controversie.
Rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali
36 - Il consulente del lavoro agisce
con la massima disponibilità e reciprocità d'intenti
nei rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali, onde
contribuire con il proprio apporto di cultura ed esperienza al raggiungimento
dell'interesse comune nell'ambito dei valori professionali che gli
sono propri. Opera altresì per la tutela delle proprie competenze
professionali ed il rispetto di quelle riservate agli altri Ordini
professionali, per salvaguardare i legittimi interessi dei clienti.
37 - Nei rapporti con gli iscritti
ad altri Ordini professionali il consulente del lavoro osserva,
in quanto compatibili sul piano della reciprocità, le norme
del presente Codice.
38 - Il consulente del lavoro favorisce
ogni forma di collaborazione con gli iscritti ad altri Ordini professionali
nella realizzazione di tutte le attività volte all'aggiornamento
professionale ed alla repressione del fenomeno dell'abusivismo.
39 - Il consulente del lavoro aderisce,
unitamente ai professionisti di altre categorie, alle iniziative
necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali comuni. Persegue
l'affermazione e lo sviluppo delle libere professioni onde favorire,
nella valorizzazione e nel rispetto delle specifiche competenze,
una sempre maggiore efficienza, anche a livello comunitario, nell’attività
di consulenza ed assistenza.
NORMA FINALE
40 - Le specifiche previsioni del
presente Codice deontologico costituiscono mera esemplificazione
e non impediscono la qualificazione come illecito disciplinare di
altri comportamenti in contrasto con i principi generali esposti
o comunque lesivi del prestigio e del decoro della professione. |